STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE PAVIAINSERIEA
CAPO I - PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1 - Costituzione e sede
1.
E’ costituita l’associazione paviainseriea. Essa è retta dal presente Statuto e
dalle vigenti norme in materia. L’associazione è a partecipazione volontaria e
s’ispira ai principi di libertà, democrazia, rispetto della natura umana e della
diversità degli individui.
2.
L’Associazione ha sede sociale in Pavia, presso la residenza del
Segretario Generale; può istituire rappresentanze e uffici in tutte le località
italiane e all’estero.
3.
Al logotipo dell’Associazione "paviainseriea" può essere accompagnato un marchio
grafico ratificato dal Consiglio Direttivo.
4.
L’Associazione ha durata illimitata.
Art. 2 – Scopi dell’Associazione
1.
L’Associazione, non a scopo di lucro, ha i seguenti obiettivi primari:
·
promuovere lo sviluppo culturale, sociale, economico ed ambientale
dell’area pavese e dei suoi abitanti;
·
tutelare e valorizzare la natura e l’ambiente;
·
tutelare il patrimonio artistico, culturale e storico;
·
promuovere e organizzare attività di volontariato;
·
svolgere attività di raccolta fondi da destinare a scopi benefici.
L’Associazione si propone inoltre come struttura
di servizi per le associazioni, categorie, centri e singoli cittadini che
perseguono finalità che coincidano anche parzialmente con gli scopi
dell’Associazione.
Art. 3 – Attività associativa
1.
Per il conseguimento dei propri scopi, l’Associazione si propone inoltre di
svolgere tra l’altro le seguenti attività:
a.
acquisire, produrre, diffondere e vendere, anche per corrispondenza o per
via telematica, in Italia e all’estero, materiale scientifico, tecnico,
culturale, didattico, politico e promozionale, attraverso stampati, radio,
televisione, internet e qualsiasi altro mezzo di divulgazione, ivi comprese
pubblicazioni e materiali per conto terzi, siano individui, associazioni o enti,
che non siano in contrasto con lo scopo sociale dell’Associazione;
b.
organizzare, in Italia e all’estero, anche in collaborazione con altri
organismi ed enti istituzionali, scientifici, culturali, politici, sociali, di
volontariato, economici e commerciali, attività culturali, conferenze, seminari,
dibattiti, assemblee, incontri, concerti, rassegne cinematografiche, corsi di
formazione, qualificazione e specializzazione, borse di studio, attività varie
nei settori culturale e ricreativo;
c.
gestire attività di carattere sociale, scientifico, culturale ed economico ed
ogni altra iniziativa negli enti locali, circoli, istituti, università e centri
di formazione e ricerca, atte ad agevolare lo studio e la preparazione culturale
riferita allo scopo sociale;
d.
promuovere e svolgere attività di studio e ricerca, di analisi e
approfondimento tecnico-scientifico anche per conto terzi, inerenti a problemi
specifici correlati agli scopi sociali dell’Associazione, con strumenti propri o
di terzi;
e.
garantire consulenza ed assistenza tecnica anche ai non soci, ai quali si
potrà richiedere il rimborso spese;
f.
organizzare e promuovere, in proprio o con terzi, qualsiasi attività
turistica come, a titolo esemplificativo, viaggi, gite, escursioni, campeggi,
campi scuola, visite guidate, per estendere e approfondire la conoscenza della
provincia di Pavia in relazione a istanze di interesse naturalistico,
ambientale, paesaggistico, artistico e culturale;
2.
Per il raggiungimento dei propri scopi, l’Associazione può avvalersi altresì di
contributi o sovvenzioni da parte di persone fisiche o giuridiche pubbliche o
private, di organismi di ricerca nazionali o internazionali e di eventuali altri
mezzi derivanti da specifiche iniziative e/o progetti intrapresi.
3.
L’Associazione può avvalersi della collaborazione e della consulenza di
soggetti pubblici e privati, attraverso apposite convenzioni stipulate da parte
del Presidente. Il Consiglio direttivo delibera in materia.
4.
Con apposita delibera, il Consiglio direttivo può stabilire altre attività utili
al raggiungimento dei fini sociali e dotare l’Associazione di tutti gli
strumenti tecnici e amministrativi ritenuti idonei.
Art. 4 – I soci
1.
Può iscriversi a paviainseriea chiunque, persona fisica o giuridica, anche non
italiana, accetti lo Statuto, versi la quota sociale determinata per l’anno in
corso e non dimostri di essere in contrasto con i principi di cui all’Art.1 del
presente Statuto.
2.
In materia di valutazione della domanda di ammissione è competente il Consiglio
direttivo. Le decisioni in merito all’ammissione dei soci vanno comunque
ratificate dall’Assemblea entro un anno dalla delibera del Consiglio Direttivo.
3.
Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa, raggiunta la
maggiore età, avranno diritto di voto in Assemblea e saranno eleggibili alle
cariche associative. Il diritto di voto può essere esercitato decorsi 30 giorni
dalla data di ricevimento del versamento della quota sociale da parte del
Tesoriere. I soci avranno inoltre diritto a conoscere i programmi con i quali
l’Associazione intende raggiungere gli scopi associativi e ad accedere a tutti i
servizi offerti e gestiti dall’Associazione. L’eventuale suddivisione degli
aderenti in categorie diverse di soci non implicherà nessuna differenza di
trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell’Associazione. E’
espressamente esclusa ogni limitazione al pieno esercizio dei diritti
associativi in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita
associativa. L’elezione degli organi dell’associazione non può essere in nessun
modo vincolata o limitata ed è informata ai criteri di massima partecipazione
all’elettorato attivo e passivo. In nessun caso e, quindi, nemmeno in caso di
decadenza, dimissioni, esclusione o decesso i soci stessi, o i loro eredi,
possono pretendere alcunché dall’Associazione né hanno diritto alcuno sul
patrimonio dell’Associazione.
4.
I soci garantiscono il loro sostegno alle attività sociali offrendo
prevalentemente il loro impegno personale, volontario e gratuito.
5.
L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma
impegna gli aderenti al versamento della quota associativa e al rispetto delle
risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze
statutarie. I soci sono parimenti tenuti ad un comportamento in linea con i
fondamentali principi di rispetto della persona umana, sia nelle relazioni
interne con gli altri soci che con i terzi.
6.
L’Associazione rifiuta qualsiasi discriminazione politica, religiosa o di
altro tipo tra i soci.
7.
L'Associazione comprende le seguenti categorie di soci:
1.
soci fondatori;
2.
soci ordinari;
3.
soci sostenitori;
4.
soci benemeriti;
5.
soci giovani
8.
La quota sociale, salvo quanto previsto al comma 12 relativo ai soci benemeriti,
è annuale ed è deliberata dal Consiglio direttivo entro il 31 dicembre di ogni
anno per l’anno successivo.
9.
La condizione di socio si perde per recesso dichiarato; a seguito del mancato
pagamento della quota sociale entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
per delibera di esclusione del Consiglio direttivo per accertati motivi di
incompatibilità con i principi di cui all’Art.1 o per aver contravvenuto alle
norme ed obblighi del presente Statuto. L’Assemblea dei soci deve ratificare la
delibera di esclusione del socio del Consiglio Direttivo. Nel caso in cui non
condivida le ragioni dell’esclusione il socio può adire al Collegio Arbitrale di
cui al presente Statuto; in tal caso la delibera di esclusione è sospesa fino
alla pronuncia del Collegio stesso. Le quote sono intrasferibili.
10.
I soci fondatori, ordinari e sostenitori versano annualmente la quota sociale.
11.
I soci benemeriti versano una tantum una somma minima determinata dal Consiglio
Direttivo o fanno donazioni all'Associazione per un valore equivalente.
12.
I soci giovani, di età inferiore ai 18 anni, versano annualmente una quota
minima determinata dal Consiglio Direttivo. Nell'ambito di questa categoria, può
essere prevista una quota cumulativa per le classi scolastiche.
13.
Possono iscriversi anche persone giuridiche i cui scopi sociali non siano in
contrasto con quelli dell'Associazione. Esse devono accettare lo Statuto e
versare la quota sociale, il cui importo è stabilito di volta in volta dal
Consiglio direttivo. Le persone giuridiche esercitano gli stessi diritti delle
persone fisiche, attraverso un proprio delegato.
14.
Tutti i versamenti effettuati a titolo di iscrizione o contributo sono
considerati a fondo perduto. Non creano, quindi, in nessun caso diritto alla
restituzione.
15.
Paviainseriea può stabilire accordi di collaborazione con Associazioni,
enti pubblici o privati, società, amministrazioni pubbliche, anche non italiani,
in qualsiasi forma associativa.
16.
Le iscrizioni dei soci sono raccolte dal Tesoriere o da un suo delegato secondo
le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
Art. 5 - Proventi, patrimonio e bilancio
dell’Associazione
1.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
·
dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà
dell’Associazione;
·
da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di
bilancio;
·
dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti
effettuati dai soci fondatori.
·
I residui attivi di gestione possono essere temporaneamente
investiti in azioni, quote di fondi di investimento, obbligazioni e buoni del
tesoro dietro delibera del Consiglio direttivo.
2.
I proventi dell’Associazione sono costituiti:
·
dalle quote sociali;
·
dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
·
da elargizioni o contributi di enti pubblici o privati, da
donazioni, oblazioni, lasciti di persone fisiche
·
da ogni altra entrata di natura accessoria o marginale realizzata
in conformità dei propri scopi istituzionali;
·
da contributi da pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di
attività in convenzione o accreditamento;
·
dai fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali di
fondi anche mediante offerte di beni di modico valore;
·
da eventuali entrate di natura commerciale svolte in conformità ai
propri scopi istituzionali e in misura non prevalente;
3.
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o
avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante
la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte per legge.
4.
L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni
anno. Il bilancio o il rendiconto consuntivo è presentato annualmente per
l’approvazione all’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. I
bilanci devono essere depositati presso la sede dell’Associazione nei 15
(quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione,
a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
Art. 6 – Organi dell’Associazione
1.
Gli organi dell’Associazione sono: l’Assemblea; il Consiglio direttivo; il
Presidente; il Segretario Generale; il Tesoriere; il Collegio dei Garanti.
CAPO II - L'ASSEMBLEA
Art. 7 – Partecipazione e convocazione
1.
L'associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano. L’Assemblea può
riunirsi anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia.
2.
L’Assemblea è costituita dai soci di maggiore età, nonché dai
rappresentanti di enti, società, associazioni, amministrazioni pubbliche
aderenti all’Associazione. L'assemblea è convocata in via ordinaria almeno una
volta l’anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio o rendiconto
relativo all’esercizio precedente e per l'eventuale rinnovo delle cariche
sociali.
3.
L’Assemblea è convocata dal Presidente con avviso pubblicato sul
bollettino dell’Associazione, contenente gli argomenti posti all’ordine del
giorno, la data e il luogo di convocazione, inviato per lettera, posta
elettronica, fax o consegnato brevi manu
a tutti i soci almeno trenta giorni prima della data fissata per l’Assemblea
stessa. L’Assemblea può essere convocata su richiesta di un terzo dei
Consiglieri o un decimo degli associati in regola con le quote sociali a norma Art.20
Cod.Civ..
4.
L’Assemblea può essere convocata in via straordinaria dal Presidente con
le stesse modalità del comma tre, anche su delibera del Consiglio direttivo
presa con maggioranza dei due terzi dei membri (la cifra si arrotonda per
eccesso) o su richiesta di un decimo dei soci in regola con le quote sociali a
norma Art.20 Cod.Civ. L’assemblea straordinaria è convocata quando all’ordine
del giorno viene proposta la modifica dello Statuto o lo scioglimento
dell’associazione. La richiesta di convocazione straordinaria dev’essere
effettuata per iscritto e indicare le materie da trattare.
5.
Ogni socio ha diritto a un voto. Ciascun socio può farsi rappresentare da altro
socio, purché non sia membro del Consiglio Direttivo, conferendogli delega
scritta. Ciascun socio può rappresentare al massimo un altro socio.
Art. 8 - Costituzione e deliberazioni
1.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei soci
presenti e con la presenza di almeno la metà dei soci in prima convocazione; in
seconda convocazione a maggioranza dei presenti, qualunque sia il loro numero.
2.
L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di
assenza, dal Presidente del Collegio dei Garanti o da persona designata
dall'assemblea stessa. I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal
Segretario Generale o da un suo delegato o, in caso di assenza, da uno dei
presenti scelto dal Presidente.
3.
Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche
se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.
Art. 9 – Compiti dell’Assemblea
1.
L’Assemblea:
·
su proposta del Presidente adotta il proprio regolamento;
·
delibera gli indirizzi programmatici dell’Associazione;
·
elegge il Presidente, il Segretario Generale, il Tesoriere membri
di diritto del Consiglio direttivo, contestualmente all’eventuale elezione degli
altri membri del Consiglio Direttivo;
·
elegge, fissandone il numero complessivo comunque compreso tra tre
e nove, gli eventuali altri membri del Consiglio direttivo oltre al Presidente,
al Segretario Generale e al Tesoriere;
·
approva il bilancio o rendiconto consuntivo;
·
può nominare il Collegio dei Revisori dei Conti;
·
delibera a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti le
modifiche dello Statuto.
CAPO III - LA RESPONSABILITA’ ESECUTIVA
Art.10 – Il Consiglio direttivo: composizione
1.
Il Consiglio direttivo è un organo collegiale composto dei membri eletti
dall’Assemblea nel numero da essa stabilito, comunque compreso tra tre e nove.
Il Presidente fa parte di diritto del Consiglio direttivo e lo presiede. Il
Segretario generale e il Tesoriere sono anch’essi membri di diritto del
Consiglio direttivo.
2.
Il Consiglio direttivo, d’intesa con il Presidente, può cooptare nuovi membri,
anche in sostituzione di quelli decaduti o dimissionari. Le cooptazioni non
possono superare il 30 per cento dei membri eletti dall’Assemblea e vanno
ratificate dall’Assemblea alla prima convocazione utile.
3.
Il Consiglio dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Si
riunisce almeno due volte l’anno su convocazione del Presidente o del Segretario
Generale; si riunisce inoltre ogni qual volta lo richieda un terzo dei membri.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della
maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Consigliere più
anziano ed elegge al proprio interno un segretario, che verbalizza le riunioni e
le delibere; adotta un proprio regolamento e stabilisce i casi di decadenza dei
membri e le modalità di sostituzione e cooptazione.
Art. 11 – Il Consiglio direttivo: compiti
1.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione, senza limitazione alcuna. Esso procede pure
all’assunzione di dipendenti e collaboratori determinandone la retribuzione.
2.
Il Consiglio direttivo esprime pareri e raccomandazioni sulle delibere espresse
dall’Assemblea; d’intesa con il Presidente e il Segretario Generale, può
aggiornare gli indirizzi assembleari.
3.
Nomina i responsabili delle attività istituzionali e delibera la loro
sostituzione o integrazione; definisce poteri e competenze di singoli membri;
ratifica la nomina del Vicepresidente; può eleggere un Presidente onorario.
Delibera su tutte le altre questioni ad esso demandate dallo Statuto.
4.
Ratifica i bilanci o i rendiconti consuntivi, predisposti a cura del Tesoriere,
al fine di sottoporli all’approvazione dell’Assemblea.
5.
Procede all’inizio di ogni anno sociale alla revisione dell’elenco dei soci.
Delibera in merito all’ammissione e all’esclusione dei soci. Determina
annualmente la quota sociale per le varie categorie di soci.
6.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo per lo svolgimento
del loro lavoro collegiale, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese
effettivamente sostenute e documentate ed eventuali compensi, entro i limiti di
legge per lo svolgimento di particolari incarichi.
7.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo
verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art. 12 – Il Presidente
1.
Il Presidente rappresenta l’Associazione e ne indirizza l’attività,
rispondendone davanti all’Assemblea. Garantisce l’unità di indirizzo,
coordinando l’attività degli organi associativi.
2.
Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3.
Il Presidente ha facoltà di scegliere fra i membri del Consiglio direttivo un
Vicepresidente e di delegargli parte delle proprie funzioni. Tale designazione è
soggetta a ratifica del Consiglio direttivo.
4.
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione nei confronti di
terzi e in giudizio, con facoltà di delega.
5.
In caso di impedimento temporaneo o di assenza, i suoi poteri sono esercitati
dal Vicepresidente; in caso di dimissioni o d’impedimento permanente del
Presidente, il Consiglio direttivo deve provvedere tempestivamente a convocare
l’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente. Fino all’elezione del nuovo
Presidente, il Vicepresidente agisce da facente funzione.
6.
Esercita ogni altra prerogativa attribuitagli dall’Assemblea o dal Consiglio
direttivo.
Art. 13 – Il Segretario Generale
1.
Il Segretario Generale è responsabile dell’organizzazione di tutte le attività
associative e ne risponde davanti al Consiglio direttivo e all’Assemblea.
Coordina i responsabili delle attività associative e cura i rapporti con le
istituzioni pubbliche e con i soggetti esterni che collaborano con
l’associazione.
2.
Il Segretario Generale dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3.
In caso di impedimento temporaneo o di assenza, i suoi poteri sono esercitati da
un membro del Consiglio direttivo designato dal Consiglio stesso; in caso di
dimissioni o d’impedimento permanente del Segretario Generale, il Consiglio
direttivo deve provvedere tempestivamente a convocare l’Assemblea per l’elezione
del nuovo Segretario Generale. Fino all'elezione del nuovo Segretario Generale
il membro del Consiglio direttivo designato per la sostituzione agisce da
facente funzione.
4.
Esercita ogni altra prerogativa attribuitagli dall’Assemblea o dal Consiglio
direttivo.
Art. 14 – Il Tesoriere
1.
Il Tesoriere provvede a raccogliere le quote associative dai soci e custodisce
le risorse finanziarie dell’Associazione in accordo con le disposizioni del
Consiglio direttivo. Ha il compito di verificare la disponibilità di fondi per
il finanziamento delle attività sociali ed è responsabile della tenuta dei libri
contabili e della predisposizione del bilancio o rendiconto annuale consuntivo.
2.
Il Tesoriere dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3.
In caso di impedimento temporaneo o di assenza, i suoi poteri sono esercitati da
un membro del Consiglio direttivo designato dal Consiglio stesso; in caso di
dimissioni o d’impedimento permanente del Tesoriere, il Consiglio direttivo deve
provvedere tempestivamente a convocare l’Assemblea per l’elezione del nuovo
Tesoriere.
4.
Esercita ogni altra prerogativa attribuitagli dall’Assemblea o dal Consiglio
direttivo.
CAPO IV - NORME DI GARANZIA, DI REVISIONE E
FINALI
Art. 15 – Il Collegio dei Revisori dei Conti
1.
Contestualmente all’elezione del Consiglio Direttivo, l’Assemblea ha la
facoltà di nominare un Collegio dei Revisori dei conti, composto di due membri
effettivi e due supplenti (che subentrano in caso di cessazione di un membro
effettivo), scelti anche fra i non aderenti all’associazione. Al loro interno i
Revisori eleggono un Presidente responsabile dell'attività del Collegio
2.
Per la loro durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme
dettate dal presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo. I Revisori,
il cui incarico è incompatibile con quello di consigliere, si riuniscono almeno
due volte l’anno.
3.
Essi hanno il compito di:
·
accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e di
redigere una relazione ai bilanci annuali;
·
verificare la consistenza di cassa;
·
procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti
d’ispezione e di controllo;
·
curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei Conti;
·
partecipano di diritto alle adunanze dell’Assemblea e del
Consiglio Direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto.
Art.16 – Il Collegio Arbitrale
4.
Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci, tra questi e l’Associazione
o i suoi Organi saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e
con esclusione di ogni altra giurisdizione, al giudizio di un Collegio arbitrale
composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da
ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in
caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Pavia. Gli arbitri
giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio
inappellabile, entro novanta giorni.
Art. 17 – Modifiche allo Statuto
1.
Lo Statuto può essere modificato dall’Assemblea convocata in via straordinaria
con votazione a maggioranza dei presenti.
Art. 18 – Scioglimento e liquidazione
1.
Lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea
con voto favorevole dei tre quarti degli aderenti. L’Assemblea provvederà alla
nomina di uno o più liquidatori.
2.
E’ fatto in ogni caso divieto di devolvere anche in modo indiretto a terzi il
patrimonio residuo dell’Ente. L’Assemblea delibererà in merito alla sua
destinazione ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica
utilità, sentito l’Organismo di controllo di cui all’Art.3, comma 190 della
legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta per legge.
Art. 19 – Legge applicabile
Per disciplinare ciò che non si sia previsto nel
presente Statuto, si deve far riferimento alle vigenti leggi in materia di enti
e a quanto previsto dal Codice Civile ..